REGOLAMENTO DI ACCESSO ED USO DELLO STADIO (ex Art. 19 ter, comma 3° lettera C del D.M. 19/3/96 come mod. dal DM 6/6/2005 ed ex art. 1 – septies del decreto legge 24/2/2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24/04/2003 n. 88, come integrato dal decreto- legge 17/8/2005, n. 162, convertito con mod. dalla legge 17/10/2005, nr. 210)
Norme generali Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni: Per Stadio si intende l’intera struttura dello Stadio O. Granillo di Reggio Calabria, occupata od utilizzata dalla Reggina Calcio S.p.A. Per Club si intende la Reggina Calcio S.p.A. Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita da Reggina Calcio S.p.A. L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello Stadio comportano l’accettazione del presente Regolamento. Il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo. L’inosservanza comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con la conseguente espulsione dallo Stadio del contravventore, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti all’uopo emanati dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC, dalla LNP, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della Reggina Calcio SpA. Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento. Con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore accetta che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza pertanto autorizza implicitamente il Club a richiedere tali controlli, e a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporvisi. Inoltre, durante l’accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a controlli. II titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente e non può essere ceduto a terzi senza autorizzazione del Club che registrerà i dati del nuovo possessore. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli Addetti, dai Funzionari del Club e/o dalle Forze dell’Ordine. Tutte le persone dotate di valido Titolo di accesso, che accedono allo Stadio hanno il diritto/dovere di occupare solamente il posto loro assegnato evidenziato sul biglietto e/o sull’Abbonamento e di usufruire dei servizi posti a loro disposizione nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori del proprio settore e per tanto non potranno spostarsi da un settore all’altro dell’impianto senza l’espressa autorizzazione o secondo le istruzioni degli Addetti, dei Funzionari del Club e/o delle Forze dell’Ordine. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa e designata ad ospitare un gruppo di tifosi di cui non fa parte, sarà allontanato dallo Stadio. Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara; tale violazione può comportare l’allontanamento dallo Stadio. Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso. Fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale documentazione. (art.3, lett.d. del DM 6/6/06 sui titoli di accesso) Non è consentito in nessun caso l’ingresso nello Stadio a persone sottoposte a divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva inoltre il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità. In caso di Evento posposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso.
Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
Divieti Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza,ovvero all’accertamento dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. I seguenti comportamenti sono illeciti in quanto previsti come reato e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti,come di seguito indicato:
- L. 18 Aprile 1975, n. 110:
º Art.4, comma 1 e 2: Porto abusivo di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,noccoliere e porto illecito di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona*
- L. 22 Maggio 1975, n 152, art 5: uso illecito di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.*
- DL 26 Aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Giugno 1993, n. 205, art. 2 comma 2 : accesso illecito ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive alle persone che vi si recano con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 come mod. in ultimo dal DL 17 Agosto 2005, n. 162, come convertito, con mod., dalla legge 17 Ottobre 2005, nr. 210.
º Art 6, comma 1: prendere parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose ovvero incitare, inneggiare o indurre alla violenza; º Art 6, comma 6: violazione del divieto di accesso agli impianti ove si svolgono manifestazioni sportive e di inottemperanza anche all’obbligo di presentazione in un ufficio di polizia; º Art 6- bis, comma 1: lancio di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone*; º Art 6-bis, comma 2: superamento indebito di una recinzione o separazione dell’impianto, ovvero invasione del terreno di gioco* ; º Art 6- ter : possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile; º Art 6- quater, comma 1: violenza o minaccia nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento di uso dell’impianto, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte*; º Art 7: turbativa del regolare svolgimento della manifestazione.
- DL 24 Febbraio 2003, n. 28, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2003, n. 88:
º Art 1- quinquies, comma 6: occupazione indebitamente di percorsi di smistamento o di altre aree non accessibile al pubblico. º Art 1 quinquies, comma 7: indebito accesso all’interno dell’impianto privo del titolo d’accesso.
- DL 24 Febbraio 2003 n. 28, come convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2003, n. 88 e come integrato dal DL 17Agosto 2005 n. 162 , convertito, con mod., dalla legge 17 Ottobre 2005, nr. 210:
º Art 1 sexies: vendita da parte di chi non appartenente alle società appositamente incaricate, di titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima*; º Art 1 septies, comma 2: entrata o permanenza negli impianti, seppure con valido titolo di accesso, in violazione del rispettivo regolamento d’uso, quando tale violazione comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi.
* Nei confronti del contravventore possono essere applicati anche il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della legge 13 Dicembre 1989, n. 401.
Sono ritenuti comunque comportamenti contrari al presente regolamento e per tanto comporteranno l’allontanamento dall’impianto:
- Lo stato di ebbrezza alcolica;
- L’assunzione di sostante che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello stadio sotto il loro effetto;
- L’uso dell’intimidazione, coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone ( inclusi arbitri, giocatori, ufficiali, personale di sicurezza);
- L’entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
- L’ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi politici nazionali ed internazionali;
- L’ostentazione di cartelli, stendardi orizzontali o verticali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati contenenti propaganda per dottrine politiche, ideologiche o religiose, nonché asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possono determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possono ostacolare lo svolgimento della gara;
- Il condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti normative di sicurezza pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
- Il gettare spazzature o altro materiale di scarto, in luoghi non previste per tale scopo;
- Altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.
Oltre a quanto esplicitamente indicato dalla legge come materiale illecito, non si possono introdurre nello stadio gli oggetti di seguito elencati o indicati su appositi espositori posti nelle immediate adiacenze dello stadio:
- Forbici, pietre, veleni, sostanze nocive e/o infiammabili, droghe, mortaretti, fuochi d’artificio, polvere da sparo o altri oggetti e/o sostanze comunque ritenute pericolose;
- Bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli oggetti idonei ad essere lanciati;
- Ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
- Caschi da motociclista;
- Bibite alcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valigie ecc.
- Animali con eccezioni di cani guida per ciechi o cani soccorritori.
Il trattamento dei dati personali rilevati dal Club, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del decreto ministeriale del 6/6/06 in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi dove si svolgono incontri di calcio di capienza superiore ai 10.000 posti. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, tali dati sono cancellati trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell’Evento a cui si riferiscono.
La Reggina Calcio SpA, ha nominato come garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni in materia, il suo Presidente, Sig. Pasquale Foti.
|